Molti utenti
della provincia di Teramo in attesa del rimborso aggiuntivo dato dall’e-distribuzione
su richiesta per coloro che hanno avuto una sospensione superiore ai tre giorni
e mezzo, hanno appreso che l’assegno a loro favore era stato regolarmente
emesso, con la dizione non trasferibile, e regolarmente incassato da terzi, per
quello che è dato sapere neanche omonimi.
L’associazione
Robin Hood ha avviato le azioni di tutela per una decina di cittadini
interessati, preoccupata per il crescendo di segnalazioni, preoccupato per la
circostanza che può determinare tempi lunghi per il recupero delle somme, in
quanto l’e-distribuzione con l’emissione
dell’assegno intestato all’utente e regolarmente incassato, ritiene a ragione
di aver assolto al proprio obbligo, e può attendere l’esito della definizione
della denuncia penale per riemettere le somme.
La responsabilità
in effetti risulta essere della banca ex art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 per il pagamento di assegno bancario
non trasferibile a persona diversa dal
reale beneficiario in violazione dei criteri stabiliti dalla circolare ABI del
7-5-2001 e non abbia impiegato la specifica
diligenza richiesta dall’art. 1176 II co. c.c. .
La responsabilità penale è in testa a chi a sottratto
l’assegno, furto ex art. 624 c.p. prevede che chiunque s'impossessa della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé
o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da 154 euro a 516 euro. Il furto è punibile a querela della persona offesa e/o appropriazione
indebita ex art. 646 I co. c.p. 1. Chiunque,
per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la
cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
L’utente
deve quindi denunciare l’accaduto, preventivamente deve chiedere all’e-distribuzione
la indicazione del numero dell’assegno, la banca emittente e presso quale banca
lo stesso risulta incassato ed in che data, questi elementi vanno riportati in
denuncia. Contestualmente si deve contestare ad e- distribuzione di non aver
incassato l’assegno, alla banca che lo ha incassato per terzi contestare la circostanza
ed attribuirne la sua responsabilità quella di aver pagato un assegno non
trasferibile a persona terza, rispetto all’avente diritto.
L’associazione, pur esprimendo la preoccupazione di
una organizzazione che ha posto in essere tale situazione, spera che si tratti
di singoli casi isolati privi di una regia, ma comunque la relazione degli
accadimenti può consentire anche la verifica di tale circostanza.

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